E-COMMERCE | I FONDAMENTALI

E-COMMERCE | I FONDAMENTALI

Per riuscire a far conoscere i propri prodotti attraverso Internet è però fondamentale sapere tutti i segreti e adottare gli accorgimenti necessari per vendere online a partire da come creare un e commerce fino ad arrivare agli aspetti giuridici legati alla normativa ecommerce.

La definizione e-commerce piùdiffusasi trovasu Wikipedia, che definisceil commercio elettronico come l’insieme di transazioni generate dalla compravendita di beni e servizi realizzate su internet e l’insieme delle comunicazioni o gestione di attività commerciali tramite internet.

Rientra nel campo di appartenenza dell’e commerce anche la distribuzione online di contenuti digitali, le operazioni di investimento sulla piattaforme di trading e analoghe iniziative bancarie e altre procedure transattive della pubblica amministrazione. Scopri come aprire un’attività online.

Chi intende imbarcarsi in un mondo estremamente competitivo come quello del commercio elettronico deve necessariamente avere una solida conoscenza delle piattaforme per creare siti ecommerce e dei trucchi per vendere online in maniera efficace, deve sapere quali sono i principali adempimenti da seguire per aprire un negozio e-commerce e creare un sito web che generi fatturato, deve conoscere le principali strategie per avere successo nel commercio elettronico.

e modifiche da luglio 2021 alla disciplina dell’e-commerce diretto

Per quanto riguarda invece le norme che entreranno in vigore dal prossimo 1° luglio 2021 si rende noto che la Commissione UE ha pubblicato le note esplicative sulle nuove regole Iva in materia di commercio elettronico.

Con esclusivo riferimento ai rapporti B2C all’interno dei paesi UE, tali novità daranno luogo, in sintesi, alle seguenti rettifiche e integrazioni alla disciplina attuale:

  • non si applicherà più la disciplina delle “vendite a distanza” ma si applicherà il criterio generale che le operazioni di commercio elettronico indirette saranno territorialmente rilevanti nel Paese UE di destinazione dei beni (e quindi nel paese in cui risiede l’acquirente privato);
  • saranno eliminate le attuali “soglie di protezione” e sarà introdotta un’unica soglia di € 10.000,00comune a tutti gli stati membri, al di sotto della quale le operazioni saranno rilevanti ai fini Iva nel Paese del cedente;
  • se la predetta soglia comune sarà superata nel corso dell’anno, si applicherà, a partire da quel momento, il principio generale (ovvero tali operazioni si considereranno territorialmente rilevanti ai fini Iva nel Paese UE di destinazione dei beni);
  • i cedenti potranno optare per la procedura semplificata MOSS (procedura ad oggi in uso per il commercio elettronico “diretto” che evita al cedente di identificarsi nel paese dell’acquirente e che gli consente, mediante la trasmissione di specifiche dichiarazioni Iva trimestrali, di effettuare i versamenti dell’imposta del proprio Paese) che verrà rinominata “OSS“.

Vendite a distanza di beni

A partire dal 1° luglio 2021 vi sarà l’abolizione delle soglia attualmente previste dagli Stati membri e l’introduzione di un unica soglia di riferimento pari a € 10.000 su base annuale. Tale soglie tiene conto sia delle vendite a distanza intracomunitaria, sia dei servizi elettronici transfrontalieri resi a privati (“TTE“). Superata la soglia l’operazione si considera territorialmente rilevante nel Paese de cessionario (invece che nel Paese del cedente).

Conseguentemente avremo una estensione del regime speciale MOSS (che verrà rinominato OSS “One Stop Shop“) alle vendite intracomunitarie di beni.

I soggetti passivi che supereranno la soglia di € 10.000 avranno due alternative per assolvere gli obblighi Iva per le vendite a distanza:

  1. Identificarsi ai fini Iva in ciascuno degli Stati i n cui si considerano effettuate le vendite;
  2. Optare per il regime speciale OSS mediante apposito portale, assolvendo gli obblighi Iva in un unico Stato. In questa ipotesi il soggetto passivo sarà tenuto ad utilizzare il regime speciale sia per le vendite a distanza sia per le eventuali prestazioni di servizi TTE rese a privati.

Attraverso la registrazione al regime speciale OSS, si accentrano gli obblighi di dichiarazione e di versamento dell’Iva presso lo Stato di residenza o di identificazione. In questo modo il cedente evita di identificarsi in ogni Stato membro UE in cui effettua vendite a distanza. In ogni caso l’applicazione dell’Iva viene assolta in base alle aliquote dello Stato membro UE di consumo. Tale regime può essere adottato da soggetti UE, e da soggetti extra-UE, ma identificati ai fini Iva in almeno uno Stato UE.

Adempimenti per i marketplace

Le piattaforme digitali, ovvero i soggetti che facilitano le vendite a distanza di beni tramite un’interfaccia elettronica, saranno coinvolti nel processo di riscossione Iva. Ai sensi dell’art. 14-bis della Direttiva 2006/112/UE tali soggetti passivi che hanno ricevuto e venduto beni di cui facilitano la cessione divenendo debitori d’imposta avranno ulteriori obblighi Iva. In particolare, la previsione si applica in caso di:

  • Vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi di valore non superiore a € 150;
  • Cessioni di beni all’interno della UE (sia cessioni domestiche che vendite a distanza intracomunitarie) effettuate da un soggetto passivo non stabilito nella comunità UE nei confronti di privati UE.

Questa disposizione comporta il fatto di scindere l’operazione di cessione di beni in due operazioni separate, ovvero:

  • La vendita dal fornitore all’interfaccia online (che nel caso sarà esente Iva ex art. 136-bis, Direttiva 112/2006/UE);
  • La vendita dall’interfaccia online al privato consumatorie che sarà assoggettata ad Iva nel Paese del consumatore.